Titolo II

TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE – CONSIGLIO – GIUNTA- SINDACO

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 – Elezione, composizione e durata

Art. 9 – Dimissioni

Art. 10 – Diritti del Consigliere Comunale

Art. 11 – Doveri del Consigliere Comunale

Art. 12 – Consigliere anziano

Art. 13 – Commissioni Consiliari

Art. 14– Commissioni speciali

Art. 15 – Competenza e poteri del Consiglio Comunale

Art. 16 – Prima seduta

Art. 17 – scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

Art. 18 – sedute del Consiglio

Art. 19 – Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegna

Art. 20 – Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 21 – Divieti dei consiglieri

Art. 22 – Pubblicità delle sedute

Art. 23 – Votazioni

Art. 24– Rappresentanza della minoranza

Art. 25 – Verbalizzazione

Art. 26 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 – Composizione della Giunta

Art. 28 – Incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Assessore

Art. 29 – Mozione di sfiducia

Art. 30 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Art. 31 – Decadenza dalla carica di assessore

Art. 32 – Funzionamento della Giunta

Art. 33 – Competenze della Giunta

Art. 34 – Adunanza e deliberazioni

Art. 35 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO III – IL SINDACO

Art. 36 – Funzioni

Art. 37 – Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

Art. 38 – Poteri del Sindaco per le nomine

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO - GIUNTA – SINDACO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

•  Ogni Consigliere rappresenta l'intero Comune e partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.

•  I Consiglieri devono costituirsi in gruppi e designare il Capogruppo dandone comunicazione scritta al segretario Comunale.

•  L'Elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla Legge dello Stato.

•  Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione ed insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.

•  I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. 

ART. 9

DIMISSIONI

•  Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irreversibili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 10

DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

•  Nei limiti delle Leggi dello Stato, i Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

•  Hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

•  Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e nozioni.

•  Hanno, altresì, il diritto di costituirsi in gruppi Consiliari, con non meno di tre consiglieri per gruppo. Singoli consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minimo di tre consiglieri per gruppo.

•  Per quanto concerne le forme ed i modi di esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del Comune.

•  Per il computo del quorum di cui ai commi 2° e 4° dell'art. 45 della legge n. 142 dell' 08.06.1990, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 11

DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

•  I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

•  La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza alcuna comunicazione dell'interessato al Consiglio medesimo comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

•  Il Consiglio Comunale, dopo aver verificato la circostanza, provvede alla relativa surrogazione con altro nominativo, seguendo l'ordine di graduatoria nell'ambito della medesima lista.

•  Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

•  Sono fatte salve le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 22 della legge n. 81 del 25.03.1993.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

•  E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.

•  In caso di assenza o comprovato fisico impedimento, è consigliere anziano colui che, al momento segue per cifra elettorale individuale decrescente ed a parità di voti il più anziano.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

•  Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse con diritto di voto almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il gruppo sia formato secondo quanto previsto dal 4° comma del precedente art. 10 del presente Statuto.

•  Il regolamento determina il numero, i poteri le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

 

ART. 14

COMMISSIONI SPECIALI

•  Il Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio ed altro.

•  Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento ed il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 15

COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

•  Il Consiglio Comunale che rappresenta la collettività comunale, è organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

•  Le funzioni sono determinate oltre che dall'art. 32 della Legge n. 142 dell'08.06.1990, alle altre leggi statali, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.

•  Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la podestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 16

PRIMA SEDUTA

•  La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

•  In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione da parte del Sindaco neo-eletto, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

•  La seduta è pubblica.

ART. 17

SCIOGLIMENTO E SOSPENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

•  l'art. 39 della legge n. 142 dell'08.06.1990 così come modificata ed integrata dalle disposizioni di cui alla legge del 25.03.1993 n. 81 elenca i casi di scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale.

 

ART. 18

SEDUTE DEL CONSIGLIO

•  Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

•  Le sedute sono valide se intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, mentre le deliberazioni s'intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, fatto salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.

•  Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'Organo di Controllo del Prefetto e di 1/5 dei consiglieri comunali.

ART. 19

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI, ORDINE DEL GIORNO, CONSEGNA

•  Con riferimento all'art. 18 il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto unitamente all'ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie ovvero 24 ore prima, per i casi urgenti.

•  La sola convocazione può avvenire anche telegraficamente o altro mezzo di telecomunicazione per coloro i quali, al momento, trovasi fuori residenza, con esplicito avviso che l'ordine del giorno è depositato presso la Segreteria.

•  Nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno 24 ore prima .

•  Ogni proposta da portare all'esame del Consiglio corredata dei documenti necessari e dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142 dell'08.06.1990, deve essere depositata in Segreteria almeno 48 ore prima, in modo che i consiglieri possano prendere visione, per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti e comunque durante il normale orario di ufficio.

Per giorni utili s'intendono quelli decorrenti dal giorno successivo alla notifica.

•  L'ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.

•  Si osservano per le notificazioni le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

 

ART. 20

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA ' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

•  Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

•  Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

•  coloro che escono dalla sala prima della votazione;

•  l'assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio in quanto interviene alle sedute e partecipa alla discussione, ma non ha diritto di voto.

•  Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:

•  coloro che si astengono;

•  coloro che escono dalla sala prima della votazione;

•  le schede bianche e quelle nulle.

ART. 21

DIVIETI DEI CONSIGLIERI

•  Ai Consiglieri è fatto divieto di prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

•  E' fatto, altresì, divieto dal prendere parte direttamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e qualsiasi altro impiego ed incarico comunale.

ART. 22

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

•  Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

•  Il Regolamento stabilisce, oltre alla forma di pubblicità, i casi di cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 23

VOTAZIONI

•  Le votazioni hanno luogo con voto palese.

•  Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio e a scrutinio segreto.

ART. 24

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

•  Quando la legge, il presente Statuto, ed i regolamenti prevedono la rappresentanza della minoranza, nella stessa adunanza in cui si vota, i Consiglieri Comunali della minoranza provvedono ad eleggere la propria rappresentanza.

•  Ai fini di cui sopra, per minoranza s'intende quella risultata tale alle elezioni Comunali.

  

ART. 25

VERBALIZZAZIONE

•  Il segretario Comunale partecipa alla seduta consiliare e ne redige il verbale che sottoscrive con il Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

•  Il processo verbale deve indicare i punti principali dalla discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

•  Ogni Consigliere ha la facoltà di fare inserire a verbale mediante dichiarazione sottoscritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'argomento con esclusione di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente all'argomento o che comunque possa costituire pregiudizio per il decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.

 

ART. 26

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

•  Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

•  Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

•  La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede e di due assessori, i quali uno o entrambi possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere di particolari qualità professionali desumibili da titoli di studio o attività amministrative qualificate.

•  Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

•  La mancata approvazione delle linee programmatiche da parte del Consiglio non equivale ad una mozione di sfiducia.

ART. 28

INCOMPATIBILITA' ED INELEGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE

•  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge e da quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto.

•  Non posso no comunque far parte contemporaneamente alla Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

ART. 29

MOZIONI DI SFIDUCIA

•  Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

•  Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la motivazione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge.

 

ART. 30

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, O DECESSO DEL SINDACO

•  In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

•  Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

•  Il Vice-Sindaco sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'incarico della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge n. 55 del 19.03.1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18.01.1992.

•  Le dimissione presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1°, trascorso il termine di 20 gg. Dalla loro presentazione al Consiglio.

•  Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e delle Giunta.

 

ART. 31

DECADSENZA DELLA CARICA DI ASSESSORE

L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza alcun motivo, può essere revocato e sostituito dal Sindaco con altro nominativo dandone comunicazione al Consiglio. Anche altri motivi possono dar luogo alla revoca di uno o entrambi gli assessori.

ART. 32

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

•  L'attività della Giunta è collegiale.

•  Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale.

•  Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

•  Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco, con proprio provvedimento.

•  In mancanza del Sindaco o del Vice-Sindaco ne fa le veci l'Assessore più Anziano di età.

•  Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto monocratico del Sindaco.

 

ART. 33

COMPETENZE DELLA GIUNTA

•  La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

•  In genere la Giunta :

•  Compie tutti gli di amministrazione che per legge non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o altri organi.

•  Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

•  Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:

•  predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

•  predisporre i programmi i piani finanziari ed i programmi di spese pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

•  propone i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

•  propone al Consiglio:

•  le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia , la sostituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la firma della loro gestione;

•  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

•  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

•  gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.

•  Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

•  di adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

•  conclude i contratti deliberati dal Consiglio.

•  Appartiene alla Giunta deliberare, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

ART. 34

ADUNANZA E DELIBERAZIONI

•  La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

•  La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

•  Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

•  E' facoltà della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti in qualità di consulente.

•  Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

•  Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della metà più uno dei componenti della Giunta.

ART. 35

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

•  Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

•  Le deliberazioni che non vengono sottoposte al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

•  Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge n. 142 dell'08.06.1990.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 36

FUNZIONI

•  Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

•  Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

•  Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

•  Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto.

•  Nell'esercizio delle funzioni, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

ART. 37

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

 

•  Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

•  rappresenta il Comune in via generale;

•  convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale , ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;

•  dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta;

•  distribuisce gli affari tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe eventualmente rilasciate;

•  vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciuscun assessore;

•  assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;

•  stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

•  indice i referendum popolari secondo le modalità di cui al presente statuto;

•  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune;

•  rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto direttamente o a mezzo di un suo delegato ed avvia gli atti conservativi dei diritti del comune su proposta dei competenti conservativi dei diritti del Comune su proposta dei competenti uffici interni;

•  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

•  vigila sull'osservanza dei regolamenti;

•  sovrintende alle attività certificatorie;

•  impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 TU n. 383 del 03.03.1934 e della legge n. 689 del 24.11.1981;

•  coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;

•  promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 37 della legge n. 142 dell'08.06.1990;

•  emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;

•  per qualsiasi problema di rilevanza comunale o che refluisca nella organizzazione amministrativa dell'Ente ovvero costituisca motivo di grande interesse per la comunità cittadina, il Sindaco, per soli compiti di studio e di valutazione, può conferire deleghe nell'ambito della struttura complessiva dell'Ente stesso. In tal caso, il delegato ha l'obbligo di riferire obbligatoriamente al Sindaco sulle risultanze dell'indagine svolta;

•  vieta l'esibizione degli atti dell'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo art. 48;

•  emana decreti di esproprio e di occupazione di urgenza su proposta dei competenti uffici;

•  rilascia concessioni comunali, autorizzazioni, concessioni edilizie e di polizia amministrativa;

•  per quant'altro non previsto, si rinvia alla legislazione vigente.

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ART. 38

POTERI DEL SINDACO PER LE NOMINE

•  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

•  Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vi provvede la sezione territoriale di Controllo di Melfi.